Art. 11.
(Poteri di accertamento e sanzionatori
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse e, ogni tre mesi, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, posizioni lesive del pluralismo informativo e della libera diffusione delle idee e dei valori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 2 della presente legge.
      2. La verifica sul grado di pluralismo effettuata ai sensi del comma 1 è indipendente da quella relativa al numero delle reti o alla quantità di risorse economiche e riguarda l'impatto delle posizioni delle imprese nel settore delle comunicazioni sonore e televisive sul

 

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pluralismo informativo. La verifica sul grado di pluralismo deve valutare principalmente:

          a) gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche;

          b) gli indici di ascolto.

      3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua gli ulteriori criteri e parametri tramite i quali valutare il grado di pluralismo delle fonti di informazione, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, e definisce i presupposti, i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 4.
      4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora riscontri l'esistenza di posizioni lesive del pluralismo informativo, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché esse siano sollecitamente rimosse, proponendo alle imprese di adottare adeguate misure sanzionatorie e inibitorie, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.
      5. I provvedimenti di cui al comma 4 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
      6. Rimangono fermi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite alla medesima Autorità dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.